Contatti
Associazione Casa Talibè
Codice Fiscale: 97912570583
Per informazioni: info@casatalibe.it
Per le vostre donazioni e offerte:
IBAN IT29H0311103233000000038701
Io posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. Insieme possiamo fare cose grandi.
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ASSOCIAZIONE CASA TALIBE’
STATUTO
ART.1 – DENOMINAZIONE E SEDE
L’organizzazione di volontariato, denominata Casa Talibè assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede in Roma in XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX -cap. XXXXX – scala “X” – int.XX.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
In caso di acquisizione dell’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, di cui all’art. 11 della L. 460/97, l’Associazione farà uso della locuzione “ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
ART.2 – STATUTO
L’organizzazione di volontariato Casa Talibè e’ disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART.3 – EFFICACIA DELLO STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo statuto e’ interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 – FINALITA’
L’Associazione, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale , culturale e sanitario. Si propone come scopo quello di cercare di combattere la povertà e migliorare le condizioni di vita dei Talibè in Senegal, cercando di offrire loro cure sanitarie di base, una nutrizione adeguata, vestiti e altre necessità di base. In particolare:
ART.6 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART.7 – SOCI
Possono diventare soci dell’Associazione, tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’Assemblea. La qualifica di socio e’ a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e il regolare versamento delle quote annuali.
Sono previste 2 (due) categorie di soci:
ART. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
ART. 9 – RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
ART. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme di Statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci hanno l’obbligo di versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale e’ intrasmissibile e non rivalutabile.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.
ART. 11 – PERDITA QUALITA’ DI SOCIO
La qualita’ di socio si perde:
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La qualità dei soci nei casi a) b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
ART. 12 – QUALITA’ DI SOCIO SOSTENITORE
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che , condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
ART.13 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
ART.14 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri compreso il Presidente, che ne fa parte di diritto e lo presiede, scelti dall’Assemblea degli associati.
Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Nella sua prima adunanza, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di tesoriere, se non siano stati già nominati dall’Assemblea al momento dell’elezione.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a scopo gratuito.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
ART. 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese o dietro richiesta motivata di almeno la maggioranza dei consiglieri.
La convocazione e’ fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione puo’ avvenire a mezzo telegramma da inviare almeno 2 (due) giorni prima.
Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 16 – ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spetta:
ART. 17 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente puo’ essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
ART. 18 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa piu’ di una delega per ciascun aderente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
ART. 19 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea deve:
ART. 20 – CONVOCAZIONE
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultane dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
ART. 21 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria e’ regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà piu’ uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 22 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza della meta’ piu’ uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 23 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attivita’:
ART. 24 – I BENI
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili , nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART.25 – PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ MARGINALI
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
L’utilizzo dei proventi deve essere in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della Legge 266/91.
ART. 26 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione:
ART. 27 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
ART. 28 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo rappresentante legale.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.
ART. 29 – PERSONALE RETRIBUITO
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 30 – RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEGLI ADERENTI
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
ART. 31 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 32 – ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
ART. 33 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico e analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legg.
ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non e’ previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Denominata Casa Talibè
L’anno duemilasedici il mese di ottobre il giorno ventisette in Roma (RM) presso la sede sociale in XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX n. XXX – scala X – int. XX – cap. XXXXX, presenti i signori:
Mediante questo atto, convengono e stipulano quanto segue:
ART.1 – E’ costituita fra i presenti, ai sensi della legge 266/91, l’associazione di volontariato avente la seguente denominazione: CASA TALIBE’;
ART.2 – L’Associazione ha sede in XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX n. XXX – scala X – int. XX – cap. XXXXX;
ART.3 – L’Associazione ha come scopo di: combattere la povertà e le condizioni di vita dei talibè in Senegal, offrendo loro cure sanitarie di base, una nutrizione adeguata, vestiti e altre necessità di base. In particolare:
ART.4 – L’Associazione ha durata illimitata nel tempo;
ART.5 – L’Associazione avra’ come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza dei fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali. L’Associazione trarra’ i mezzi per finanziare la propria attività da:
ART.6 – I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:
A Presidente viene eletta la Sig.ra Pampani Francesca Romana;
A Vice Presidente e Tesoriere viene eletta la sig.ra Calabresi Silvia;
A Segretario viene eletto il Sig. Diop Touba.
ART.7 – Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.
E’ parte integrante del presente atto lo Statuto – definito su 34 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.